ASAIS |
Associazione per lo Studio e l’Analisi degli Incidenti Stradali |
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Il presente Regolamento attuativo identifica le modalità adottate al fine di ottenere, in conformità dello spirito statutario, la massima efficienza ed efficacia per il funzionamento dell’associazione. Più precisamente, il regolamento riguarda le seguenti sezioni. |
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Art. 1) Acquisizione e perdita della qualifica di Socio e dei relativi diritti |
1.1.) Oltre ai titoli e documenti previsti dall’art. 51° comma dello Statuto, il candidato a Socio, per il perfezionamento dell’iscrizione, è tenuto a versare la quota associativa, fissata in € 300,00 per la qualifica di “ordinario” ed € 150,00 per quella di “osservatore”, ovvero la quota in vigore all’atto dell’iscrizione approvata dall’Assemblea Generale (art. 104° comma Statuto). |
1.2.) Ove la richiesta d’iscrizione venga presentata dopo il 30 giugno, a seconda della qualifica richiesta, la quota da versare per l’anno in corso sarà pari a tanti dodicesimi dell’intera quota quanti sono i mesi mancanti alla fine dell’anno solare. |
1.3.) Successivamente all’iscrizione, la qualifica di Socio si conserva col pagamento della quota annuale entro il 31 gennaio. |
1.4.) In caso di morosità, dopo due solleciti di pagamento da parte della segreteria, la qualifica di Socio si perderà automaticamente a decorrere dal primo luglio dell’anno di mancata corresponsione della quota. A decorrere dal primo giorno non festivo di aprile, al Socio moroso sarà sospeso l’accesso all’area riservata del sito web. |
1.5.) Il Socio che non intenda rinnovare l’iscrizione per l’anno successivo, dovrà darne comunicazione scritta alla segreteria dell’associazione con raccomandata r.r., oppure fax e/o e-mail certificata, entro il 30 dicembre dell’anno di validità dell’iscrizione. In difetto, ASAIS ha facoltà di richiedere il pagamento dell’intera quota per l’anno successivo, senza che ciò costituisca titolo per la conservazione della qualifica di socio. |
1.6.) Il Socio moroso, decaduto automaticamente, può essere reiscritto previa delibera del Consiglio Direttivo e versamento della quota annuale, maggiorata del contributo di mora fissato in € 40,00, entro quindici giorni dalla comunicazione di reiscrizione da parte della segreteria dell’associazione. Qualora la morosità sia decorsa l’anno precedente il Socio dovrà saldare le relative quote ed i contributi di mora. |
1.7.) Decorsi due anni dalla decadenza automatica, dovrà essere presentata nuova domanda d’iscrizione, corredata dei relativi documenti, che dovranno essere differenti da quelli presentati per la precedente iscrizione e redatti nel periodo successivo a quello della decadenza. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo valutare l’opportunità di accettare o respingere la domanda di reiscrizione. |
1.8.) ASAIS adotterà, con apposito regolamento, un sistema di verifica dell’aggiornamento continuo dei soci. |
1.9.) La decadenza dalla qualità di socio, comporterà il divieto di utilizzo del timbro e delle verifiche da parte di ASAIS dal momento della decadenza ed azzererà i relativi periodi di osservazione. |
Art. 2) Doveri del Socio |
2.1.) I Soci sono tenuti a partecipare al Convegno annuale ed alle iniziative organizzate da ASAIS ed a contribuire al raggiungimento degli obiettivi statutari. |
2.2.) E’ dovere dei Soci curare il proprio aggiornamento tecnico. Pertanto tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare ai seminari tecnici, corsi e iniziative d’aggiornamento e/o approfondimento, promossi e/o segnalati da ASAIS, coerentemente con quanto previsto dall’art.12° comma dello Statuto e che varranno ai fini della verifica dell’aggiornamento permanente degli iscritti. |
2.3) La mancata partecipazione per oltre un anno, senza segnalazione dei motivi, alle iniziative ASAIS, potrà essere causa giustificativa del diniego di verifica sull’aggiornamento e le qualifiche professionali stabilite da ASAIS. |
Art. 3) Il Consiglio Direttivo |
3.1.) In caso di morte, dimissioni e/o esonero di un componente del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti. |
3.2.) La cooptazione di altro Socio, prevista dall’art.113° comma dello Statuto dovrà essere sottoposta all’approvazione della prima Assemblea Generale successiva. |
3.3.) Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza almeno trimestrale, previa convocazione a mezzo posta e/o via e-mail, con invio dell’ordine del giorno fissato dal Presidente oppure dal suo vicario. |
3.4.) La riunione del Consiglio Direttivo può avvenire sia per presenza fisica dei Consiglieri nel luogo fissato, sia tramite collegamento telefonico in teleconferenza. |
3.5.) Il Consiglio Direttivo, predispone il bilancio preventivo, tenuto conto del programma che intende attuare. Predispone, inoltre, il bilancio consuntivo previa presentazione del rendiconto economico da parte del Tesoriere. |
3.6.) I bilanci (preventivo e consuntivo) debbono essere pubblicati nell’area riservata del sito www.asais.it, a disposizione dei Soci. |
3.7.) Le deliberazioni del Consiglio vanno verbalizzate di volta in volta a cura del segretario appositamente nominato per la sessione. |
Art. 4) Contabilità dell’associazione e rimborsi |
4.1.) Il Tesoriere è responsabile, oltre che del denaro dell’associazione, anche della tenuta dei documenti contabili a meno che essi vengano affidati -previa approvazione del Consiglio Direttivo- ad un commercialista e/o altra persona qualificata. |
4.2.) L’adempimento della funzione di Presidente e di Consigliere è a titolo gratuito, tuttavia, ove le disponibilità economiche dell’associazione lo consentano, per le attività deliberate dal Consiglio possono essere rimborsate: a) le trasferte, con costo/km pari ad un quinto del costo della benzina verde, per andata e ritorno dalla sua residenza alla destinazione, oppure biglietto ferroviario di seconda classe, aereo in classe economica, taxi, ecc., da consegnare in originale alla segreteria; b) le spese di pernottamento, in albergo (max 4 stelle); c) altre spese pertinenti e documentate. |
4.3.) La richiesta di rimborso deve pervenire alla segreteria entro il semestre dell'anno a cui la spesa si riferisce, corredata delle apposite pezze giustificative. Decorsi sessanta giorni oltre detto termine le richieste saranno considerate prescritte e l'importo corrispondente resterà a beneficio dell'associazione; |
4.4.) Non sono dovuti rimborsi per la partecipazione al Convegno Annuale e/o Assemblea Generale e/o altre iniziative organizzate e/o segnalate da ASAIS, salvo i casi di rappresentanza istituzionale di ASAIS, per le spese non coperte dagli ospiti. |
4.5.) Le precedenti regole sono estese a tutti gli altri Soci, allorché incaricati a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e/o specifico incarico del Presidente. |
4.6.) Sussistendo la disponibilità economica dell’associazione, per il Presidente ed il segretario e/o tesoriere sono rimborsabili le spese telefoniche della linea dedicata. Nel caso di utilizzo di telefono proprio, fisso e/o mobile e se richiesto dall’interessato, può essere rimborsato l’importo forfettario massimo del 15% annuo delle proprie bollette telefoniche relative ad una sola linea (fissa e mobile), al netto dell’IVA. |
4.7.) Il rimborso, compatibilmente con le disponibilità economiche, avverrà entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, salvo che l'avente titolo non rinunci spontaneamente a favore dell'Associazione. In tal caso ne sarà dato atto in bilancio. |
Art. 5) Note finali |
5.1.) Il Regolamento attuativo dello Statuto viene aggiornato all’occorrenza dal Segretario, sotto la supervisione del Presidente e da quest’ultimo sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo e della prima Assemblea Generale dei Soci successiva. |
5.2.) L’organo preposto per definire e verificare gli standard qualitativi e di qualificazione professionale necessari per il rilascio dell’attestato ai sensi della legge 4/2013, idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo di formazione, è il Comitato previsto dal “Regolamento per l’aggiornamento professionale continuo”. |
5.3.) Lo strumento di tutela dell’utenza è costituito dall’apposita sezione “Tutela del Consumatore”, pubblicata sul sito www.asais.it. |