ASAIS |
Associazione per lo Studio e l’Analisi degli Incidenti Stradali |
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A - COSTITUZIONE - SCOPI - DURATA |
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Articolo 1 - Nome, sede e ambito di attività |
1. Nome dell'associazione: «Associazione per lo Studio e l’Analisi degli Incidenti Stradali» ASAIS. |
2. L’associazione ha sede in Milano in via Piranesi 31 ed esplica la propria attività in tutte le regioni della Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino, con possibilità di aprire sezioni anche all’estero. |
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Articolo 2 - Scopi dell’associazione |
Scopo dell’associazione, oltre agli approfondimenti relativi all’attività professionale, è quello di contribuire all’avanzamento e alla diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche nel campo dell’analisi e della ricostruzione degli incidenti stradali e della sicurezza stradale, inclusa l’analisi tecnica dei veicoli con lo scopo di migliorare la sicurezza del traffico; si impegna a migliorare le cognizioni tecniche e scientifiche dei consulenti operanti nel settore della ricostruzione degli incidenti stradali e della sicurezza stradale, per coordinarne l’attività, ed a tenere informata la collettività dei risultati delle ricerche e degli studi che effettuerà. ASAIS può definire accordi con altre associazioni a livello nazionale ed internazionale al fine di stabilire collaborazioni e scambi di studi e documentazioni. |
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Articolo 3 - Mezzi per il raggiungimento degli scopi associativi |
Gli scopi associativi devono essere raggiunti con mezzi trasparenti. |
3.1 Tipologie dei mezzi per il raggiungimento degli scopi associativi: |
Per il raggiungimento delle finalità sociali si potrà ricorrere all’utilizzo di tutte le opportunità di origine locale, personale e strutturale ed alle possibilità offerte da attività conoscitive e studi ai fini dello scopo associativo, anche sulla base degli accordi di reciprocità e delle convenzioni stipulati con altre associazioni o enti. Le finalità dell’Associazione sono perseguite con: 1. la definizione delle norme e delle linee di principio; 2. l’elaborazione di supporti scientifici e concetti base, che vengono messi a disposizione dei soci; 3. l’organizzazione di incontri scientifici, congressi e conferenze, con scambi di opinioni in merito all’analisi degli incidenti stradali ed alla prevenzione degli stessi; 4. la costituzione di un Comitato Scientifico (C.S.) per la ricerca, la sperimentazione e la validazione degli elementi concorrenti negli infortuni stradali; 5. la partecipazione ai progetti e lavori di studio nazionali e internazionali, nonché allo sviluppo di tali progetti; 6. la preparazione di specifici supporti, scritti informativi e documentazioni che rispondono allo scopo associativo; 7. l’adesione dell’Associazione ad altre associazioni che si pongono lo stesso traguardo, anche con specifiche convenzioni e/o accordi di reciprocità. |
3.2 I mezzi materiali occorrenti devono essere trovati attraverso: |
1. Contributi dei soci. 2. Entrate da incarichi di ricerca. 3. Quote di partecipazione a seminari e manifestazioni. 4. Acquisizioni attraverso lasciti e sovvenzioni. 5. Rimborsi per la predisposizione di strumenti di misura, strumenti tecnici ecc. 6. Vendita remunerata di libri e supporti audio-visivi che servono alla diffusione dei contenuti e degli scopi associativi. 7. Doni, sponsorizzazioni e lasciti testamentari e donazioni occasionali. 8. Costruzione di siti WEB quale mezzo di supporto per il raggiungimento degli scopi associativi. Tutte le descritte attività devono servire al raggiungimento dello scopo sociale e di pubblico interesse. I soci dell’Associazione non possono ricavare alcun dividendo nella qualità di socio e nessun vantaggio dai mezzi dell’associazione; lo stesso vale anche in caso di scioglimento dell’associazione. L’Associazione non deve favorire alcuno con elargizioni estranee allo scopo associativo e o attraverso rimborsi di entità ed in misura non circostanziata ed approvata dagli organismi preposti. |
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B - SOCI |
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Articolo 4 - Modalità di acquisizione della qualità di socio |
1. I soci dell’associazione si suddividono in soci ordinari e soci onorari. |
2. Soci ordinari sono quelli che partecipano pienamente ai lavori associativi e sono tenuti espressamente informati dal Consiglio quale diritto del proprio status di socio ordinario. |
3. Soci onorari sono persone fisiche che abbiano svolto o promosso attività di particolare rilevanza e merito in linea con gli obiettivi statutari dell’Associazione. Sono proclamati dall’Assemblea Generale, su istanza del Consiglio direttivo. |
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Articolo 5 - Acquisizione della qualità di socio |
1. Soci ordinari dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche dotate di titolo di scuola media superiore o laurea, che abbiamo adeguata conoscenza della materia nell’analisi e nella ricostruzione degli incidenti stradali, documentata attraverso la presentazione di almeno 5 (cinque) elaborati peritali, resi anonimi, e/o attraverso pubblicazioni di particolare interesse tecnico/scientifico, ovvero attività accademica specifica. Sono ammessi, a titolo di documentazione dell’adeguata conoscenza ed esperienza nella materia, in alternativa ad elaborati e pubblicazioni, curricula dettagliati indicanti lo svolgimento delle attività di esperto ricostruttore da almeno 5 (cinque) anni. |
2. In merito all’accoglimento dell’iscrizione del socio ordinario decide in modo definitivo il Consiglio direttivo esaminando i titoli richiesti. |
3. La nomina di socio onorario proposta su istanza del Consiglio Direttivo, deve essere ratificata dall’Assemblea generale. I soci onorari acquisiscono gli stessi diritti dei soci ordinari a meno del diritto di voto attivo e passivo. Essi sono esenti dal pagamento della quota associativa. |
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Articolo 6 - Perdita della qualità di socio |
1. La qualità di socio si perde con la morte, per dimissioni e per espulsione. |
2. Le dimissioni possono intervenire in qualunque momento. |
3. L’espulsione di un socio ordinario dall’Associazione deve essere disposta dal Consiglio direttivo a causa di gravi violazioni dei doveri di socio, per comportamento disonorevole e/o non consono alla deontologia professionale, per morosità sul pagamento della quota associativa. La decisione del Consiglio direttivo di espulsione di un socio ordinario, deve essere comunicata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R. Contro l’espulsione è possibile proporre ricorso entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione di espulsione, con ricorso a mezzo raccomandata A/R diretta al Presidente. Fino a tale decisione, da ratificare alla prima assemblea ordinaria o straordinaria, sono sospesi i diritti del socio. |
4. La revoca della qualità di socio onorario può intervenire per gli stessi motivi di cui al punto 3, da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio direttivo. |
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Articolo 7 - Diritti e doveri del socio |
1. I soci possono prendere parte a tutte le manifestazioni e partecipare alle decisioni dell’Associazione. Il diritto di voto nell’assemblea generale, così come il diritto di scelta attiva e passiva, esclusi i Revisori dei Conti che possono essere anche non soci, spetta solo ai soci ordinari. |
2. I soci sono obbligati a perseguire gli interessi dell’Associazione, in modo che l’immagine e lo scopo dell’Associazione non possano subire danno, ed hanno l’obbligo di osservare lo statuto associativo, il codice deontologico e le decisioni degli organi dell’associazione. |
3. Oltre ai soci ordinari e onorari, possono iscriversi con qualifica di “Osservatori” anche altre persone, fornite di titolo di scuola media superiore o laurea, ma prive degli altri requisiti citati all’art. 5, quali collaboratori di soci, iscritti a corsi specifici per la ricostruzione degli incidenti stradali, esercenti attività collaterali nel campo della circolazione stradale e della prevenzione. |
4. Gli “Osservatori” possono partecipare agli incontri promossi dall’Associazione ed hanno a disposizione tutti gli elementi e supporti previsti per i soci. Essi non hanno diritto di voto e possono perdere la qualità di osservatori con le medesime modalità previste per i soci. |
5. La quota associativa per gli “Osservatori” è pari alla metà di quella fissata per i soci ordinari. |
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C - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE |
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Articolo 8 - Organi associativi |
Gli organi dell’associazione sono l’Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, i Revisori Contabili, il Collegio Arbitrale. |
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Articolo 9 - Assemblea Generale |
1. L’Assemblea Generale ordinaria si riunisce almeno ogni 2 anni. |
2. L’Assemblea Generale straordinaria viene indetta per decisione del Consiglio direttivo o dall’Assemblea ordinaria con richiesta scritta di almeno 3/10 dei soci ordinari o su richiesta dei Revisori dei Conti (con preavviso di almeno 4 settimane). |
3. All’Assemblea ordinaria così come a quella straordinaria, tutti i soci sono invitati per iscritto, mediante posta ordinaria, telefax o posta elettronica, almeno 4 settimane prima del termine con definizione dell’ordine del giorno da parte del Consiglio direttivo. |
4. Le proposte per l’Assemblea Generale devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo almeno 7 gg. prima del termine dell’Assemblea Generale. |
5. Decisioni valide, escluse quelle sulla richiesta di convocazione di un’Assemblea straordinaria, possono essere prese solo su quanto previsto all’ordine del giorno. |
6. All’Assemblea Generale sono invitati di diritto tutti i soci ordinari ed onorari, nonché gli osservatori. Il diritto di voto è solo dei soci ordinari. Ogni socio ha 1 voto. È consentito l’esercizio del diritto di voto per un altro socio, mediante procura scritta la cui validità è limitata ad una sola Assemblea Generale. Un socio può rappresentare con diritto di voto massimo 3 (tre) altri soci. |
7. L’Assemblea Generale, in prima convocazione, è valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto. L’Assemblea generale, in seconda convocazione, è valida se il numero dei presenti rappresenta almeno il 25% del numero degli iscritti con diritto di voto. |
8. Le scelte e le decisioni dell’Assemblea Generale seguono le regole della maggioranza semplice. Le decisioni con cui si modifica lo statuto associativo o che sciolgono l’Associazione abbisognano di maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei voti, in presenza (diretta o per delega) di almeno 2/3 degli aventi diritto |
9. La presidenza dell’Assemblea generale spetta al Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di impedimento, a un suo rappresentante. Qualora anche questo fosse impedito, l’assemblea sarà presieduta dal socio del Consiglio Direttivo presente più anziano. |
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Articolo 10 - Compiti dell’assemblea Generale |
All’Assemblea generale sono riservati: 1. L’accettazione e approvazione del rendiconto del Consiglio direttivo. 2. L’approvazione del preventivo. 3. La nomina e l’esonero dei soci del Consiglio direttivo e del suo Presidente, nonché dei Revisori dei conti. 4. L’approvazione dell’entità della quota associativa. 5. La decisione sull’appello contro l’espulsione di un socio. 6. Le decisioni sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento volontario dell’Associazione. 7. Il parere e la decisione sui quesiti particolari posti all’ordine del giorno. 8. La nomina e la revoca dei soci onorari. |
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Articolo 11 - Consiglio Direttivo |
Il Consiglio direttivo è l’organo guida ai sensi dello statuto. |
1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 soci (il presidente, il suo sostituto rappresentante e contemporaneamente segretario, il tesoriere) a un massimo di 9 soci. |
2. Il Consiglio direttivo nomina i membri del Comitato Scientifico ed il rispettivo coordinatore, il quale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio. La composizione e funzione del C.S. sarà regolamentato con atto separato. |
3. Il Consiglio direttivo che viene eletto dall’Assemblea Generale ha, in caso di dimissioni di un suo componente, il diritto di cooptare al suo posto un altro socio, chiedendo l’approvazione nella successiva Assemblea generale. |
4. Il Consiglio direttivo resta in carica per 4 anni e, in ogni caso fino alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo |
5. Il Consiglio direttivo è rappresentato dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal suo sostituto rappresentante. |
6. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito se tutti i suoi componenti sono stati invitati ed almeno la metà di questi sono presenti. |
7. Il Consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. |
8. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in caso di suo impedimento al suo sostituto delegato. Qualora anche questo fosse impedito, presiede il Consiglio direttivo il consigliere più anziano presente. |
9. Oltre che per morte e termine del periodo di validità, la funzione di socio consigliere si perde per esonero e dimissioni. |
10. L’Assemblea Generale può, con una maggioranza di almeno 2/3 dei voti, esonerare dalle funzioni l’intero Consiglio direttivo o un singolo socio consigliere. |
11. I soci consiglieri possono, in ogni momento, rassegnare per iscritto le proprie dimissioni. La dichiarazione di dimissione deve essere indirizzata al Consiglio direttivo e, in caso di dimissione dell’intero Consiglio direttivo, all’Assemblea Generale. Le dimissioni diventano operative solo con la elezione o la cooptazione del sostituto. |
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Articolo 12 - Compiti del Consiglio Direttivo |
Al Consiglio Direttivo compete la guida dell’associazione. Allo stesso spettano tutti i compiti che non sono delegati dallo statuto ad altri organi associativi. Nelle sue competenze ricadono principalmente le seguenti incombenze. 1. Predisposizione del preventivo annuale e redazione del rendiconto (bilancio consuntivo). 2. Organizzazione dell’assemblea generale. 3. Guida dell’assemblea ordinaria e straordinaria. 4. Amministrazione delle esigenze associative. 5. Accettazione e cancellazione dei soci. 6. Assunzione e licenziamento degli impiegati dell’associazione. 7. Organizzazione del calendario degli incontri, degli studi e delle ricerche dell’associazione. 8. Definizione di accordi con altre associazioni purché finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi, chiedendone la ratifica alla prima assemblea ordinaria o straordinaria successiva. |
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Articolo 13 - Specifiche obbligazioni del singolo consigliere |
1. Il presidente è il maggior funzionario dell'associazione. A lui compete la legale rappresentanza dell’associazione e particolarmente verso l’esterno nei confronti delle autorità e di terzi. Presiede l’assemblea generale ed il Consiglio direttivo. |
2. In caso di indisponibilità, le funzioni del presidente sono assunte da colui che statutariamente è sostituto delegato e, in caso di indisponibilità di entrambi, da un socio del direttivo delegato per iscritto. |
3. Il tesoriere è responsabile della gestione ordinaria del denaro dell’associazione. |
4. Qualora il socio consigliere intraprendesse lavori autorizzati che vanno oltre la sua funzione associativa, può addebitare tali prestazioni. La regola è estesa anche agli altri soci o persone esterne incaricate, dall’Associazione, a fronte di dettaglio dell’opera e dei servizi. |
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Articolo 14 - Revisori dei conti |
1. Dall’Assemblea generale vengono eletti due revisori dei conti per la durata di quattro anni, con possibile rielezione. |
2. Ai revisori dei conti compete il controllo dei negozi correnti e l’esame dei conti economici. Essi devono riferire all’Assemblea generale sull’esito dei controlli. |
3. I revisori dei conti non possono appartenere al Consiglio direttivo. |
4. Per il resto, valgono per i revisori dei conti le norme di cui all’art. 11. |
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Articolo 15 - Collegio arbitrale |
1. Per tutte le contese nascenti all’interno dei rapporti associativi, deve essere costituito un collegio arbitrale per la loro amichevole composizione. |
2. Il collegio arbitrale è composto da tre soci. Viene perciò stabilito che ogni parte in lite, su invito dell’altra parte o del direttivo, nomina entro 14 giorni un socio; questi, entro 14 giorni, sono tenuti a raggiungere un accordo sulla nomina di un presidente del collegio che può anche non essere un socio. In caso di mancato accordo, il presidente è nominato dal Consiglio direttivo. Qualora una delle parti in lite non accogliesse l’invito a nominare il proprio arbitro, il direttivo, su richiesta dell’altra parte in lite, sarà obbligato a suo insindacabile giudizio, a nominare un socio per conto della parte in lite inadempiente. |
3. Il collegio arbitrale prende le proprie decisioni in presenza di tutti i suoi componenti a maggioranza semplice e decide secondo scienza e coscienza. Le sue decisioni sono inappellabili all’interno dell’Associazione. |
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D - PATRIMONIO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE |
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Articolo 16 - Scioglimento dell’associazione |
1. Lo scioglimento volontario dell’Associazione può essere deciso solo dall’Assemblea generale, a cui partecipino i 2/3 degli aventi diritto e con 2/3 di voti validi. |
2. Questa assemblea generale ha anche il compito di provvedere alla liquidazione, per quanto esiste, del patrimonio associativo. In particolare, incarica un liquidatore e decide a chi cedere il patrimonio associativo residuo, dopo la copertura dei debiti. |
3. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio associativo residuo, deve essere destinato ad una associazione o organizzazione avente finalità analoghe o contigue. |
4. L’ultimo direttivo ha il compito di comunicare per iscritto entro 4 settimane dalla decisione alle autorità competenti, l’avvenuto scioglimento volontario dell’associazione. |